Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 15 Gennaio 1976

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione15 Gennaio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prot. LUIGI OGGIONI, Presidente

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e Santini Sofia, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Visto l'atto di costituzione del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento per l'affrancazione dell'enfiteusi di un fondo rustico (l'enfiteusi - risulta dagli atti é stata costituita anteriormente al 28 ottobre 1941) vertente tra il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e Sofia Santini, il tribunale di Napoli, su eccezione del Convitto concedente ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 giugno 1973, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

    Secondo il tribunale le disposizioni denunziate, in quanto e perché vengono ad abrogare l'art. 962 del codice civile riguardante la revisione dei canoni enfiteutici, contrasterebbero con il principio di eguaglianza sotto profili diversi da quelli esaminati dalla Corte nella sentenza n. 37 del 1969, con la quale peraltro é stata dichiarata l'illegittimità delle norme in esame solo relativamente alla parte in cui comprendono i rapporti costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941.

    Sempre secondo il tribunale, infatti, la legge n. 607 del 1966 avrebbe parificato illegittimamente la situazione dell'utilista che é coltivatore diretto con quella dell'utilista che trae dai fondi solo la rendita, per quanto attiene all'immutabilità del canone enfiteutico. Essa, ancora e sempre in contrasto con il principio di eguaglianza, non avrebbe previsto alcuno strumento di rivalutazione del canone rispetto alla svalutazione monetaria, creando per di più una disparità tra il cittadino domino diretto e tutti gli altri cittadini, i quali, a norma dell'art. 1467 cod. civ., hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto per intervenuta eccessiva onerosità.

    Infine l'art. 3 della Costituzione risulterebbe violato perché la legge n. 607 del 1966 (e quella n. 1138 del 18 dicembre 1970) avrebbero introdotto discipline diverse per enfiteusi urbane ed enfiteusi rustiche, spezzando l'unità del medesimo istituto giuridico, regolato nei secoli sempre con norme uniformi, determinando così una diversità di trattamento tra le due categorie di concedenti.

  2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

    Si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio De Martino.

    Nel chiedere che la questione venga accolta, il Convitto pone a sostegno dell'eccezione di illegittima parificazione fra utilisti che siano o non siano coltivatori diretti la sentenza n. 155 del 1972 di questa Corte, con la quale é stata ritenuta incostituzionale la parificazione operata tra affittuari coltivatori diretti e affittuari imprenditori, ai fini della determinazione del canone nei fitti agrari.

    Richiama la medesima decisione in ordine all'assenza di un sistema di...

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