Sentenza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 28 Aprile 1976
Relatore | Angelo De Marco |
Data di Resoluzione | 28 Aprile 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 102
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Buldini Ettore ed altri e la società Snia Viscosa, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.
Visti gli atti di costituzione di Buldini Ettore ed altri e della società Snia Viscosa;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Benedetto Bussi e Luciano Ventura, per Buldini Ettore ed altri, e gli avvocati Michele Giorgianni e Ubaldo Prosperetti, per la società Snia Viscosa.
Ritenuto in fatto
Quattro operai dipendenti della Società Snia Viscosa, addetti a lavorazioni a ciclo continuo, mediante turni di lavoro a settupla squadra - sostenendo che non avevano goduto del riposo settimanale di 24 ore intere libere dopo sei giorni di lavoro, perché nella successione dei turni i cambiamenti degli orari importavano delle pause, alternativamente, dalle 14 alle 14 del giorno successivo o dalle 22 alle 22 o, infine, dalle 6 alle 6, che non integravano il riposo solare settimanale convenivano davanti al tribunale di Rieti la suddetta società perché venisse condannata a pagare la retribuzione con la maggiorazione del 70% per il settimo giorno di lavoro.
Il tribunale adito, con sentenza 19-28 giugno 1968, dopo avere espletata l'istruttoria della causa mediante consulenza tecnica "a campione" sull'orario di lavoro e di riposo di cinque operai a diverse squadre, rigettava interamente la domanda degli attori.
Questi proponevano appello per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 1, comma primo, e falsa applicazione dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché violazione dell'art. 14 delle preleggi, avendo il tribunale ritenuto erroneamente di poter...
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