Sentenza nº 249 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 1974

RelatoreGiuseppe Verzì
Data di Resoluzione23 Luglio 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 249

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra orlando Carmelo e Bastreri Enrico ed altro, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.

Visti gli atti di costituzione di orlando Carmelo e Bastreri Enrico;

udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Teresa Maria Costa, per orlando Carmelo, e l'avv. Enrico Bastreri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile per disconoscimento di paternità vertente tra Carmelo orlando e l'avv. Enrico Bastreri, (curatore dei minori Roberto, Fabrizio e Daniele orlando per decreto del tribunale di Genova) nonché Venera Pupillo, coniuge di detto orlando, il tribunale di Genova, con ordinanza 28 marzo 1972, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità per impotenza a generare.

Nel giudizio conseguito avanti questa Corte si sono costituiti l'avv. Bastreri nella qualità e l'orlando. Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Sia la difesa dei minori, sia quella dell'Orlando hanno prodotto ariche memorie illustrative, concludendo, rispettivamente, per la dichiarazione di infondatezza della questione, così come prospettata dal giudice a quo, ovvero per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato in diritto

  1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 244 del codice civile che, nella otesi di impotenza a generare, fa decorrere dalla nascita oppure dalla conoscenza di essa, il termine di...

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