Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 30 Aprile 1973
Relatore | Edoardo Volterra |
Data di Resoluzione | 30 Aprile 1973 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 50
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1970 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente tra Guazzoni Romolo e Morrano Angela, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 9 maggio 1972 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di Guazzoni Romolo e Quatrini Salvatore;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avv. Vincenzo Mazzotti, per Quatrini Salvatore.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 1 dicembre 1970 nella causa vertente fra Guazzoni Romolo e Morrano Angela il tribunale di San Remo ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione in quanto con sentenza 14 aprile 1969, numero 79, la Corte costituzionale ha fissato il principio che la tutela giuridica dei figli naturali non deve differenziarsi da quella stessa prevista per i figli legittimi, tutte le volte che - come appunto nel caso di specie - manchi una famiglia legittima.
Con ordinanza 9 maggio 1972 nella causa vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore il tribunale di Messina ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile sotto il profilo che la riserva a favore della filiazione naturale riconosciuta, disposta da tale articolo, quando il de cuius non lasci discendenti legittimi né ascendenti, né coniuge, in ragione - rispettivamente - di un terzo o della metà del patrimonio del genitore - e quindi in misura più ridotta rispetto a quella disposta, in ragione rispettivamente della metà o di due terzi, dal precedente art. 537 a favore della filiazione legittima, non trovando...
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