Sentenza nº 63 da Constitutional Court (Italy), 03 Aprile 1969

Data di Resoluzione03 Aprile 1969
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 63

ANNO 1969

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 10 ottobre 1968, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato, sorto per effetto della nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 7 agosto 1968, n. IV/976 Pos. 86/C, riguardante la nomina di un rappresentante della Regione in seno al Collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Udine.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Emilio Sivieri, per il ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il 9 luglio 1968 la Giunta della Regione Friuli- Venezia Giulia nominava componente del Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Udine un funzionario del locale assessorato dell'agricoltura e foreste in sostituzione di un componente deceduto designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235. Il 22 successivo, nel Comunicare la nomina al Consorzio provinciale e, per conoscenza, al Ministero predetto, la Regione invitava il presidente del Consorzio, e con decorrenza immediata, a inoltrarle tutti i provvedimenti che fino a quella data erano stati invece inviati per competenza al Ministero. Quest'ultimo replicava il 7 agosto 1968, con nota n. IV/976, diretta alla Regione e, per conoscenza, al presidente del Consorzio interessato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo nella Regione: il Ministero richiamava una precedente sua nota 31 agosto 1967, n. 13.354, riguardante il Consorzio di Trieste e una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1967, n. 200/9340; faceva presente che il provvedimento di nomina non poteva avere efficacia giuridica, non rientrando la materia nella competenza regionale, invitava il presidente del Consorzio di Udine a volersi astenere dal dar seguito alle disposizioni impartite dalla Regione e al provvedimento della Giunta regionale.

  2. - A seguito di tale nota, la Regione, con atto del 9 ottobre 1968, notificato il giorno successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, proponeva ricorso per conflitto di attribuzione sulla base di due mezzi.

    Con il primo mezzo rilevava che, avuta comunicazione del decreto regionale, lo Stato, avendo ritenuto che quegli atti fossero lesivi della sfera ad esso riservata, non avrebbe dovuto direttamente annullarli e renderli inefficaci, ma avrebbe dovuto proporre conflitto di attribuzione con riferimento sia al decreto, sia alla nota di comunicazione. Sono stati fatti trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e quindi é rimasta acquisita la competenza regionale a provvedere, così come ha provveduto, e ad esercitare, nei confronti del Consorzio agrario provinciale di Udine, tutte le attribuzioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

    Con il secondo mezzo la Regione osservava che il provvedimento ministeriale 7 agosto 1968 ha invaso sotto altro aspetto la sfera di competenza regionale perché lo Statuto e le norme di attuazione riservano alla Regione ogni competenza in materia di agricoltura e foreste. Queste ultime norme hanno trasferito all'amministrazione regionale tutti gli uffici e i servizi del Ministero e hanno fatte salve soltanto le disposizioni sulla vigilanza e sulla tutela degli enti ed organismi a carattere interregionale e nazionale, e quindi hanno trasferito alla Regione anche le funzioni ministeriali in ordine ai consorzi agrari provinciali. Il conferimento ai consorzi di funzioni di interesse pubblico non può spostare la competenza regionale, che si ferma al diverso interesse interregionale e nazionale; a tal uopo la Regione richiama norme che, per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige, fanno riferimento ai consorzi agrari come ad enti regionali e a norme di attuazione statutarie che conservano allo Stato determinati poteri sugli enti trasferiti al controllo regionale. A proposito di queste ultime norme la regione rilevava che, essendo mancate riserve del genere in ordine ai consorzi agrari, deve ritenersi che i poteri sui medesimi sono stati a lei trasferiti nella loro pienezza e con riguardo anche ai poteri dei ministeri del tesoro e del lavoro, stante che i relativi compiti in ordine ai consorzi ricadono tutti nella materia dell'agricoltura.

  3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi il 30 ottobre 1968, negava che...

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