Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 1968
Data di Resoluzione | 16 Maggio 1968 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 48
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici, -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1966 dal Tribunale di Torino nel provvedimento civile vertente tra la società F.I.M.I. e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 243 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.
Visti gli atti di costituzione della società F.I.M.I. e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato; udita nell'udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Emilio Romagnoli, per la società F.I.M.I., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Ritenuto in fatto
-
- In riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, un'ordinanza del Tribunale di Torino, datata 14 ottobre 1966 ed emessa in un procedimento per opposizione ad ingiunzione fiscale promossa dalla società F.I.M.I. contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, in quanto siano interpretati nel senso che, nell'ipotesi di più condebitori solidali d'imposta, decada dal diritto di contestare il valore accertato anche quel contribuente cui non sia stato notificato il valore venale che l'amministrazione reputa doversi attribuire ai beni oggetto di un trasferimento sottoposto ad imposta, sufficiente essendo che quel valore sia notificato ad uno degli altri condebitori solidali.
Il Tribunale ha rilevato che in tal senso é la interpretazione ormai costante della Cassazione e che da tale interpretazione esso non intente discostarsi; ha soggiunto che il sistema che ne risulta viene a frustrare il diritto del cittadino di fare accertare dalle commissioni tributarie il valore tassabile e nega al contribuente la tutela giurisdizionale di un proprio diritto. Assolutamente inutile é approntare organi ai quali é affidato il compito di apprestare tale tutela quando al cittadino é impedito di adirli; e tale impedimento sussiste quando il cittadino non é messo in grado di aver conoscenza di un provvedimento soggetto a ricorso e del momento da cui inizia il decorso del termine di decadenza per la presentazione dell'impugnazione.
L'ordinanza é stata notificata alla parte privata il 21 novembre 1966 ed il giorno successivo all'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione delle finanze dello Stato, e quindi al Presidente del Consiglio...
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Sentenza nº 68 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 1985
...e amministrazione (con il che risorgerebbe la "solidarietà processuale" già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 1968) ovvero che i condebitori possano opporre al solvens le eccezioni relative al rapporto d'imposta (e in tal modo il solvens resterebbe es......
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Sentenza nº 68 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 1985
...e amministrazione (con il che risorgerebbe la "solidarietà processuale" già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 1968) ovvero che i condebitori possano opporre al solvens le eccezioni relative al rapporto d'imposta (e in tal modo il solvens resterebbe es......