Sentenza nº 75 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 1968

Data di Resoluzione27 Giugno 1968
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 75

ANNO 1968

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 luglio 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gualtieri Ada e la soc. r.l. "Docere", iscritta al n. 215 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gallo Francesco e l'istituto d'istruzione media "Mons. E. Tozzi", iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;

3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1967 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Ghiribelli Francesco e Castelli Mandosi Mignanelli Adele, iscritta al n. 254 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967;

4) ordinanza emessa il 14 novembre 1967 dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Giannini Franca e Cerrini Tullio, iscritta al n. 267 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968;

5) ordinanze emesse il 10 ed il 17 novembre 1967 dalla Corte suprema di cassazione - sezione 2 civile - nei procedimenti civili vertenti tra Cremonesi Erminio e l'Azienda tramviaria municipale di Milano e tra Bertuccio Sebastiano e Abbate Giovanni, iscritte ai nn. 17 e 18 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.

Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ada, Gallo Francesco, eredi di Cremonesi Erminio, Bertuccio Sebastiano, società "Docere" e istituto "Mons. E. Tozzi";

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Pasquale d'Abbiero, per Gualtieri e Gallo, l'avv. Ugo Di Segni, per gli eredi Cremonesi, l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Bertuccio, e l'avv. Domenico Cipollone, per la società "Docere" e l'istituto "Mons. E. Tozzi".

Ritenuto in fatto

  1. - Con atto di citazione 25 febbraio 1964 la prof. Ada Gualtieri in Turchetti citava innanzi al Tribunale di Roma la S.r.l. "Docere", ente gestore dell,istituto d'istruzione media "Mons. E. Tozzi", per sentirla condannare al pagamento di una somma che affermava esserle dovuta ad integrazione della retribuzione corrispostale durante il periodo in cui aveva prestato servizio presso detto istituto in qualità di insegnante di materie letterarie, retribuzione a suo avviso inadeguata rispetto al disposto dell'art. 36 della Costituzione, e tra le varie componenti della somma richiesta ne comprendeva una concernente la differenza fra l'indennità di anzianità effettivamente percepita e quella che sarebbe stata dovuta. Avendo la convenuta eccepito che, a norma dell'art. 2120, primo comma, del Codice civile, tale indennità non spettava alla Gualtieri per essersi costei spontaneamente dimessa, il Tribunale, con ordinanza 4 luglio 1966, sollevava, su istanza di parte attrice, questione di legittimità costituzionale di detta norma, osservando che non appariva manifestamente infondata la tesi della violazione dell'art. 36 (ritenendosi l'indennità di anzianità quota parte della retribuzione) e dell'art. 3 (dato che ai dipendenti statali tale indennità é riconosciuta dalla legge, anche in caso di dimissioni).

    Dopo la regolare notifica, comunicazione e pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966, ambedue le parti private si sono costituite avanti la Corte. Nell'atto di costituzione depositato il 5 gennaio 1967, l'avv. prof. Pasquale D'Abbiero fa rilevare, per l'attrice, che, nelle more del giudizio, l'art. 2120 é stato modificato dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il quale ha stabilito che l'indennità di anzianità é dovuta al prestatore d'opera in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma che, poiché é dubbio se tale...

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