Sentenza nº 93 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1967
Data di Resoluzione | 08 Luglio 1967 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 93
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419 del Codice di procedura penale e dell'art. 28 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente le norme di attuazione del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Garganego Dante ed altro, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto in fatto
Un'ordinanza del 24 gennaio 1966, emessa dal pretore di Venezia, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 del Codice di procedura penale, per la parte in cui dispone che l'imputato non ammesso al gratuito patrocinio deve anticipare le spese per le citazioni e per l'indennità ai testimoni di cui domanda l'escussione ai sensi del precedente art. 415. La questione é stata estesa all'art. 28 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente le norme di attuazione del Codice di procedura penale, che stabilisce il procedimento di liquidazione di tali spese e il deposito della somma liquidata.
Il pretore ha rilevato che la norma denunciata é suscettibile di creare disparità fra l'imputato che sia e l'imputato che non sia nelle condizioni di effettuare il suddetto deposito e pone un ostacolo estrinseco all'esercizio della difesa in uno dei suoi aspetti più rilevanti, quale quello di introdurre testi a discarico.
L'istituto del gratuito patrocinio non elimina l'accennata disuguaglianza, perché l'ammissione al beneficio é subordinata alla valutazione dello stato di povertà da parte di un organo che é investito di funzioni amministrative e che decide previa informazione e parere di organi amministrativi; la prescrizione del previo deposito non inerisce ad alcuna esigenza interna al processo e si spiega perciò come un indiretto impedimento posto dalla legge processuale a presunti tentativi della...
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