Sentenza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 14 Giugno 1962

Data di Resoluzione14 Giugno 1962
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 52

ANNO 1962

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 promosso con deliberazione emessa il 21 marzo 1961 dal Consiglio comunale di Ucria sulla richiesta di decadenza del Sindaco Niosi Francesco Paolo, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca:

uditi gli avvocati Lelio Basso e Lucio Luzzatto, per Niosi Francesco Paolo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Dalla deliberazione del Consiglio comunale di Ucria del 21 marzo 1961, n. 13, risulta che il Consiglio é stato convocato in seguito alla nota dell'Assessorato regionale per l'amministrazione civile, in data 23 febbraio 1961, n. 12202, esibita in copia autentica fra gli atti, e il cui contenuto, per la parte che riguarda l'attuale causa (riportato testualmente anche nel verbale della deliberazione) é del seguente tenore:

    "Viene segnalata a questo Assessorato l'esistenza di alcune cause di ineleggibilità nei confronti di diversi consiglieri di codesto Comune. In particolare la S. V. (cioé il Sindaco Francesco Paolo Niosi) in quanto sacerdote apostata non avrebbe potuto essere chiamato a ricoprire la carica di consigliere e, quindi, di Sindaco, siccome disposto dall'art. 5, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 tra la Chiesa e lo Stato".

    Dopo aver accennato a cause di ineleggibilità nei riguardi di altri due consiglieri, la nota continua: "Premesso quanto sopra si diffida la S. V. a voler riunire, entro otto giorni dal ricevimento della presente, il Consiglio comunale e ciò sia in prima che in seconda convocazione, ponendo al relativo ordine del giorno la decadenza dei succitati tre consiglieri. Si avverte che ove tale termine dovesse trascorrere infruttuosamente, questo Assessorato si avvarrà dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6".

    Risulta, altresì, che il Sindaco Niosi, premesso che il Consiglio era chiamato a esaminare il caso in sede giurisdizionale, in quanto la precedente deliberazione del 20 novembre 1960, n. 36, aveva convalidato la sua elezione a consigliere comunale, e quella successiva del 21 dicembre 1960, n. 4003, aveva convalidato la sua elezione a Sindaco, e che queste deliberazioni erano state approvate dall'organo di controllo, rilevò che l'art. 7 della Costituzione non avrebbe costituzionalizzato le norme contenute nei Patti Lateranensi, e che l'art. 5 del Concordato, norma ordinaria, sarebbe in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 51 della Costituzione. I quali, in quanto concernenti diritti naturali della personalità umana, avrebbero caducato le norme contenute nei Patti. Chiese, quindi, che il Consiglio sollevasse la questione di legittimità costituzionale dell'articolo predetto rimettendo gli atti a questa Corte.

    In via subordinata e nel merito, contestò l'esattezza del presupposto di fatto posto a base della richiesta dell'Assessorato, osservando che esso Niosi non potrebbe ritenersi prete apostata, dato che, pur avendo lasciato l'abito talare, non avrebbe abbracciato una religione diversa da quella cattolica.

    In seguito all'intervento, in vario senso, di due componenti, il Consiglio, riunito, come si afferma, in sede giurisdizionale, per decidere sulla richiesta di decadenza del Sindaco Niosi, adottò la seguente deliberazione: "Ritenuto che la decisione non può essere presa e il giudizio non può essere definito indipendente mente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata; ritenuto che la questione non é manifestamente infondata, stante la incidenza che esercitano gli artt. 3 e 51 della Costituzione in riferimento all'art. 5, comma terzo, del Concordato; delibera di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per accertare se la norma contenuta nell'articolo citato sia incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, sospendendo il giudizio".

  2. - La deliberazione, notificata e comunicata a norma di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 20 maggio 1961.

    In questa sede si sono costituiti gli avvocati Lucio Luzzatto e Lelio Basso, in rappresentanza del Niosi, e l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La difesa del Niosi, nelle deduzioni depositate il 9 giugno 1961, sostiene che la questione di legittimità costituzionale...

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