Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 30 Giugno 1960

Data di Resoluzione30 Giugno 1960
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 1960

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1959 dal Pretore di Montevarchi nel procedimento penale a carico di Gavilli Egisto, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2 luglio 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

In data 9 ottobre 1957 il Questore di Arezzo emetteva il foglio di via obbligatorio nei confronti di Gavilli Egisto, ingiungendogli di recarsi nel Comune di Montevarchi entro lo stesso giorno 9 ottobre 1957.

Non essendosi il Gavilli presentato nei termini e nel luogo predetto, il Commissario di p. s. di Montevarchi denunciava all'Autorità giudiziaria il Gavilli Egisto per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Con ordinanza in data 11 maggio 1959 il Pretore, peraltro, sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 suddetto, in relazione all'art. 13 della Costituzione e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Non veniva, invece, notificata al Gavilli, essendo questi, nel frattempo, deceduto il 2 novembre 1958 a Torino.

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando atto di intervento il 4 giugno 1959.

Nell'atto suddetto e nella successiva memoria, presentata il 21 gennaio 1960, l'Avvocatura sosteneva:

  1. che l'art. 2 della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT