Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 30 Giugno 1960
Data di Resoluzione | 30 Giugno 1960 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 45
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1959 dal Pretore di Montevarchi nel procedimento penale a carico di Gavilli Egisto, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2 luglio 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
In data 9 ottobre 1957 il Questore di Arezzo emetteva il foglio di via obbligatorio nei confronti di Gavilli Egisto, ingiungendogli di recarsi nel Comune di Montevarchi entro lo stesso giorno 9 ottobre 1957.
Non essendosi il Gavilli presentato nei termini e nel luogo predetto, il Commissario di p. s. di Montevarchi denunciava all'Autorità giudiziaria il Gavilli Egisto per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Con ordinanza in data 11 maggio 1959 il Pretore, peraltro, sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 suddetto, in relazione all'art. 13 della Costituzione e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
Non veniva, invece, notificata al Gavilli, essendo questi, nel frattempo, deceduto il 2 novembre 1958 a Torino.
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando atto di intervento il 4 giugno 1959.
Nell'atto suddetto e nella successiva memoria, presentata il 21 gennaio 1960, l'Avvocatura sosteneva:
-
che l'art. 2 della...
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