Sentenza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 27 Gennaio 1958
Data di Resoluzione | 27 Gennaio 1958 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 6
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCLLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con leggi successive, promossi con le ordinanze 18 dicembre 1956 del Tribunale di Catania emesse nei procedimenti civili vertenti tra Santonocito Giuseppe contro Russo Velis Salvatore e tra La Rosa Carmelo, Caruso Antonino e D'Urso Rosario contro Russo Velis Salvatore, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 4 maggio 1957 ed iscritte ai numeri 43 e 44 del Registro ordinanze 1957.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nella pubblica udienza del 27 novembre 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
udito l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione 2 aprile 1955, i signori La Rosa Carmelo, Caruso Antonino e D'Urso Rosario, mezzadri di un fondo sito in Catania contrada S. Teodoro, coltivato a vigneto, convennero avanti al Tribunale di Catania il signor Russo Velis Salvatore proprietario del fondo.
Gli attori esponevano che la ripartizione del prodotto di detto vigneto per gli anni dal 1948 al 1954 era stata effettuata in ragione del 50% tra mezzadri e concedente; mentre, a norma degli art. 1 legge regionale 22 settembre 1947, n. 11; art. 1 legge regionale lo agosto 1949, n. 44; art. 1 legge regionale 17 giugno 1950 (rectius legge 26 giugno 1950, n. 44), la quota del mezzadro avrebbe dovuto essere maggiorata del 5% da prelevarsi da quella del concedente. Pertanto gli attori chiedevano la condanna del Russo Velis al pagamento in loro favore della complessiva somma di L. 102.498, rappresentata dal valore della suddetta maggiorazione del 5% che non era stata loro corrisposta.
Con citazione nella stessa data 2 aprile 1955, il signor Santo Nocito Giuseppe, altro mezzadro dello stesso podere, citava il Russo Velis avanti lo stesso Tribunale, chiedendo per gli stessi motivi il pagamento di L. 135.102.
Costituitosi, il Russo Velis deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, ma tale eccezione, con sentenza non definitiva di pari data, veniva respinta. Prospettava poi la illegittimità costituzionale della invocata legge regionale 22 settembre 1947, n. 11, e successive conferme, sotto duplice profilo:
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perché essa esorbita dai poteri legislativi consentiti all'Assemblea regionale, incidendo direttamente su rapporti tra privati;
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perché contrasta nettamente sia con la legge fondamentale dello Stato (Codice civile) che prevede e disciplina la ripartizione dei prodotti nella mezzadria e nella colonia, sia con la legge eccezionale (19 ottobre 1944, n. 311) che regola la materia della ripartizione dei prodotti.
In ordine all'eccezione di...
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Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 1968
...eccezionalità e di temporaneità che soli avrebbero potuto giustificarla, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 1958). In secondo luogo, l'intera legge determinerebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione perché, introducendo a tempo indetermin......
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...eccezionalità e di temporaneità che soli avrebbero potuto giustificarla, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 1958). In secondo luogo, l'intera legge determinerebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione perché, introducendo a tempo indetermin......