Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizione per la bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado - Attuazione degli interventi mediante delegazione amministrativa all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) ed al Consorzio ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 2 agosto 2004 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2004;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso depositato il 2 agosto 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), nella parte in cui prevede che la Regione provveda agli interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante delegazione amministrativa rispettivamente all'Ente zona industriale di Trieste ed al Consorzio di sviluppo industriale nella zona Aussa - Corno.

    Osserva il ricorrente che la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e che il legislatore nazionale ne ha demandato la regolamentazione a norma subprimaria, secondo la tecnica della delegificazione. In proposito, si richiama la legge 9 dicembre 1998, n. 428 (Nuovi interventi in campo ambientale), che, all'art. 1, comma 3, dispone che "per gli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati...

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