Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Pesca - Disposizioni riguardanti la programmazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura - Ricorso della Regione Toscana - Deposito in cancelleria oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica stabilito dall'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Man...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), promosso con ricorso della Regione Toscana notificato l'11 agosto 2005, depositato in cancelleria il successivo 24 agosto ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 11 agosto 2005 e depositato il successivo 24 agosto, la Regione Toscana ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che, in particolare, la ricorrente ritiene che l'art. 5 del predetto decreto legislativo, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, eccederebbe la delega legislativa conferita dall'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), che non attiene alla disciplina del programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, ne' prevede l'introduzione di un sistema finanziario direttamente gestito a livello statale;

che la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto anche con gli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, in quanto la materia oggetto di disciplina, "pesca e acquacoltura", e' riservata alla potesta' legislativa residuale delle Regioni e "il totale accentramento di competenze in capo allo Stato (...) non appare giustificabile neppure in virtu' del principio di sussidiarieta";

che, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT