Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari (c.d. contratti di massa) - Giudizio secondo equita' - Esclusione - Ritenuta dilatazione dei tempi della giustizia, lamentata violazione del diritto di difesa, disparita' di trattamento in favo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, promossi dal Giudice di pace di Lucca, nei procedimenti civili vertenti tra R. L. e Lloyd Adriatico assicurazioni e tra M. F. e la Winthertur assicurazioni s.p.a., con due ordinanze del 25 febbraio 2004, iscritte al n. 569 del registro ordinanze 2005 e al n. 35 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di due giudizi civili, proposti da privati nei confronti di due societa' di assicurazione per ottenere il rimborso dell'eccedenza asseritamente percepita a titolo di indebito aumento di una polizza assicurativa, il Giudice di pace di Lucca, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63;

che il giudice a quo, senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio, si limita ad osservare che il legale dell'attore ha prospettato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, per una serie di ragioni;

che l'ordinanza ravvisa una violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo perche' la disposizione censurata, sottraendo al giudizio di equita' del giudice di pace le controversie di valore inferiore a millecento euro aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 1342 del codice civile, comporterebbe un aggravamento dell'esercizio del diritto di difesa dei consumatori (esposti alla possibilita'...

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