Ordinanza emessa il 1spoil system?...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in primo grado iscritta al n. 209989 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003, vertente tra Claudio De Giuli, elettivamente domiciliato in Roma, via Bergamo n. 3, presso lo studio dell'avv. Amos Andreoni che, congiuntamente e disgiuntamente agli avv. Luisa Torchia, Vittorio Angiolini e Tommaso Di Nitto, lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, e Ministero della salute in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, e Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Ministro pro tempore convenuti-contumaci, nonche' Emanuela De Sanctis Lucentini, convenuta, controinteressata, contumace.

Oggetto: mansione e ius variandi - dequalificazione da spoils system - ripristino incarico equivalente a direttore generale - risarcimento danni.

Visti gli atti del giudizio;

Sentita parte ricorrente in udienza;

Considerato quanto segue.

  1. - Si riepilogano preliminarmente i fatti di causa, si' come emergenti dagli scritti defensionali, ai fini della ricognizione dell'oggetto del giudizio.

    1.1. - Con ricorso ex artt. 669-octies e 414 c.p.c., depositato il 29 aprile 2003, Claudio De Giuli espone: di aver ricoperto l'incarico di direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria con contratto a tempo determinato sottoscritto il 23 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi replicato con atto di conferimento del 23 marzo 2001, contralto avente durata fino al 31 dicembre 2007; di aver espletaro l'incarico in modo ampiamente positivo, senza ricevere contestazioni in ordine all'inosservanza di direttive generali del Ministro o ai risultati raggiunti; di essere stato inserito in commissioni e di aver svolto incarichi in rappresentanza dell'amministrazione; che peraltro in corso di rapporto e' entrata in vigore la legge 15 luglio 2002, n. 145, il cui art. 3, comma 7, ha introdotto una disciplina transitoria ed altre disposizioni in materia di incarichi di funzioni dirigenziali a modifica dell'art. 19, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; che a seguito dell'adozione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica di una circolare esplicativa della suddetta disposizione, e nelle more della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002, gli e' stato comunicato oralmente la volonta' dell'amministrazione di conferirgli un incarico di studio della durata di un anno; di aver poi sottoscritto con riserva il contratto del 2 ottobre 2002 relativo all'incarico di studio; che in precedenza, con nota prot. n. 100/25/00/11064 del 20 settembre 2002, l'amministrazione ha proposto l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale prima ricoperto dal De Giuli a Emanuela De Sanctis Lucentini; che inoltre l'amministrazione ha illegittimamente attribuito quasi tutti gli altri incarichi per i restanti posti di funzione dirigenziale di livello equivalente, sicche' il ricorrente e' rimasto immotivatamente escluso da tali attribuzioni; che il De Giuli ha proposto ricorso d'urgenza per il ripristino nelle precedenti funzioni; che all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Roma, con ordinanza 4 marzo 2003, n. 8638, ha ordinato al Ministero della salute di attribuire al De Giuli l'incarico equivalente di direttore del Servizio del controllo interno o altro incarico equivalente.

    1.2. - Cio' posto, il De Giuli deduce l'incostituzionalita' dell'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002.

    Ha premesso al riguardo: che la disciplina della legge n. 145/2002, pur ribadendo talune scelte strutturali operate dal precedente d.lgs. n. 80/1998, comporterebbe una drastica rottura rispetto al regime precedente con riferimento alla durata degli incarichi, laddove ne riduce la durata massima e - soprattutto - non prevede piu' una durata minima dell'incarico: che in tal modo la legge n. 145/2002 avrebbe realizzato una sostanziale sudditanza del dirigente rispetto al potere politico, posto che l'incarico di pochi mesi non consentirebbe valutazione alcuna; che da cio' conseguirebbe necessaramente il conferimento ad personam affatto fiduciario, dell'incarico malgrado il disposto dell'art. 19, d.lgs. n. 165/2001, vecchia e nuova versione; che tale innovazione normativa indurrebbe quattro effetti negativi: il primo, di c.d. precarizzazione e fidelizzazione della dirigenza; il secondo, di possibile espansione di tale meccanismo fiduciario ai livelli inferiori e non dirigenziali; il terzo, di impropria restituzione al Ministro di poteri sostanzialmente gestionali senza la correlativa responsabilita' (amministrativa, contabile e penale), comunque formalmente dirigenziale; il quarto, infine, di un'indebita estensione dei poteri della maggioranza parlamentare alla funzione pubblica neutrale rappresentata dalla dirigenza. Argomenta altresi' che solo per gli incarichi di funzione dirigenziale generale - automaticamente cessati al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 145/2002 (cioe' il 7 ottobre 2002) - si determinerebbe un integrale ed improprio sistema di spoils system, consentendosi soltanto al Governo in carica, ma non anche a quelli successivi, di nominare quali dirigenti generali persone di fiducia al posto di quelle in carica in virtu' di assegnazioni effettuate dal Governo precedente.

    Svolge, pertanto, le seguenti censure di incostituzionalita' all'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002):

    1) violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza. Parte ricorrente ritiene la norma transitoria intimamente contraddittoria poiche' o i dirigenti generali hanno la stessa natura contigua al potere politico al pari dei segretari generali dei Ministeri e dei capi dipartimento (ed allora lo spoils system dovrebbe essere garantito a tutti i Governi), oppure la dirigenza generale, come quella di secondo livello, partecipa alle funzioni di gestione e non anche di indirizzo politico (ed allora non si comprenderebbe perche' la prima e' sottoposta a spoils system una tantum e non la seconda);

    2) violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. per deroga ingiustificata al principio di stabilita' dei contratti individuali di lavoro. La norma censurata disciplinerebbe un illegittimo meccanismo di destituzione automatica del dirigente a prescindere da ogni valutazione delle attitudini e delle capacita' professionali, nonche' dcl raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza previsione di motivazione circa la cessazione dall'incarico, talche' i dirigenti generali non potrebbero riporre affidamento nel contratto stipulato con l'amministrazione e subirebbero un trattamento deteriore rispetto a quello generalmente riservato ai lavoratori, pubblici e privati. In sostanza, posto che l'ordinamento non prevede in genere la recedibilita' ad nutum dai contratti individuali di lavoro, nel caso in esame la rimozione del dirigente avverrebbe in carenza di motivazione, senza garanzia procedimentale o di contradditrorio;

    3) violazione del diritto alla personalita' professionale (artt. 1, 2, 3 e 4 Cost.). Tale diritto sarebbe riconosciuto ai dirigenti privati e negato, con la norma de qua, a quelli pubblici in virtu' del percorso discendente dalle (concrete) funzioni precedenti all'incarico di studio (sostanzialmente privo di contenuti) fino alla messa in disponibilita' del dirigente. Inoltre, l'incarico di studio non sarebbe rapportabile a quello previsto dall'art. 19, d.lgs. n. 165/2001 nuovo testo in via istituzionale e permanente, quale incarico inserito nella programmazione annuale, fornito di supporto personale e materiale, valido per la progressione in carriera;

    4) violazione del diritto all'affidamento del cittadino (art. 3 Cost.). La norma censurata inciderebbe indebitamente su rapporti contrattuali liberamente stretti dalle parti;

    5) violazione degli artt. 97 e 98 Cost. in relazione all'effetto di c.d. fidelizzazione di fatto del dirigente al Governo in carica. Detto effetto sarebbe indotto dal meccanismo di decadenza automatica dagli incarichi e dalla loro durata breve, con conseguente abbattimento di ogni garanzia di autonomia del dirigente, al quale non sarebbe consentito un esercizio imparziale dei compiti e quindi di assicurare l'imparzialita' dell'azione amministrativa. Inoltre, sarebbe annullata ogni distinzione tra attivita' di indirizzo politico-amministrativo e attivita' gestionale;

    6) eccesso di potere legislativo (artt. 70 e 97 Cost.). Il Parlamento avrebbe adottato, nella specie, una legge con effetti propri di un atto amministrativo, per giunta incidente su un ambito tipicamente riservato all'autonomia privata quale quello contrattuale.

    1.3. - Argomentato ulteriormente per l'illegittimita' (anche a prescindere dal giudizio di costituzionalita' dell'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002) della mancata riattribuzione dell'incarico (ovvero del diniego di un incarico equivalente) per carenza di istruttoria, di valutazione comparativa (con particolare riferimento al curriculum della De Sanctis Lucentini) e di motivazione in ordine alle attitudini ed alla capacita' professionale, il ricorrente, premesse ulteriori notazioni in punto di conseguenze patrimoniali (diritto alle retribuzioni fino alla scadenza originaria) e risarcitorie (per il lamentato danno da demansionamento, nonche' per quelli da perdita di chance e all'immagine), conclude - quanto al ricorso ex art. 669-octies c.p.c. - chiedendo ordinarsi al Ministero della salute di ripristinare il De Giuli nelle originarie funzioni di direttore della Direzione generale della programmazione...

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