Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Delega al Governo per l'emanazione di norme dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 18 ottobre 2004 dal Tribunale di Brescia, del 6 aprile (due ordinanze), dell'11 maggio, del 26 (due ordinanze) e del 13 aprile, del 4 maggio, del 19 aprile e del 7 giugno 2005 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai numeri 269, 320, 422, da 439 a 444 e 571 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 21, 26, 37, 38 e 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione di Massimiliano Pellicano e di Gennaro Salvato ed altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 e nella camera di consiglio del 3 maggio 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Astolfo Di Amato per Gennaro Salvato ed altri, e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di nove processi in materia societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 6 (due ordinanze), il 13, il 19 ed il 26 aprile (due ordinanze), il 5 e l'11 maggio ed il 7 giugno 2005 (r.o. numeri 320, 422, da 439 a 444 e 571 del 2005), ha sollevato d'ufficio - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), "nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che ad avviso del rimettente - considerato il contenuto dell'impugnato art. 12 della legge n. 366 del 2001 - "la prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta [...], piu' consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, e' quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato", che di conseguenza e' stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale, completamente diverso dal procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto "dalla pronunzia della Corte...

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