Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicato nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e dei criteri generali di cui all'Art. 52 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche):

    1. disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate;

    2. disciplina gli scarichi delle reti fognarie;

    3. definisce il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e di reti fognarie;

    4. disciplina i campionamenti e gli accertamenti analitici,

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Fatte salve le definizioni di cui all'Art. 2 del decreto legislativo n. 152/1999, si intende per:

    1. insediamenti, installazioni o edifici isolati (nel seguito insediamenti isolati) le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, le cui acque reflue domestiche o assimilate:

      1) se smaltite tramite un unico scarico, provengano da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate;

      2) se provenienti da piu' costruzioni indipendenti, siano smaltite tramite distinti scarichi e siano di norma caratterizzate da un carico organico complessivo inferiore a cinquanta abitanti equivalenti;

    2. scarichi in atto:

      1) gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente;

      2) gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori.

      Art. 3.

      Norme tecniche regionali

  3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale approva le norme tecniche regionali per:

    1. l'identificazione, ai sensi dell'Art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 152/1999, dell'insieme dei sistemi adottabili per il trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate scaricate dagli insediamenti isolati;

    2. l'individuazione, ai sensi dell'Art. 31, comma 2, del decreto stesso, dell'insieme dei trattamenti appropriati cui devono essere sottoposti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti.

  4. I titolari degli scarichi possono proporre l'installazione di sistemi alternativi a quelli di cui al comma 1, che garantiscano prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.

    Art. 4.

    Individuazione degli agglomerati

  5. Le autorita' d'ambito di cui all'Art. 48, comma 1, della legge regionale n. 26/2003, nel procedere all'individuazione degli agglomerati ai sensi del comma 2, lettera i) del medesimo articolo, si attengono alle direttive regionali emanate ai sensi dell'Art. 44, comma 1, lettera c) della legge regionale stessa.

  6. Contestualmente agli agglomerati, le autorita' d'ambito individuano, con la collaborazione dei comuni interessati, le parti degli agglomerati stessi sprovviste di reti fognarie.

  7. Le autorita' d'ambito provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 con apposito atto da assumere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  8. Entro sei mesi dall'attivazione degli ampliamenti delle reti fognarie le autorita' d'ambito provvedono ad aggiornare la situazione degli agglomerati con le modalita' di cui al comma 3.

    Art. 5.

    Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche

  9. Sono da considerare acque reflue domestiche, secondo la definizione di cui all'Art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152/1999, oltre a quelle provenienti da insediamenti residenziali, le acque reflue derivanti dalle attivita' indicate nell'allegato A.

  10. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, al sensi dell'Art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 152/1999, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

  11. L'assimilazione di cui al comma 2 non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'Art. 2, lettera s) del decreto legislativo n. 152/1999, e alle acque di raffreddamento.

  12. L'autorita' competente, sulla base dell'esame delle attivita' da cui derivano le acque reflue, puo' procedere alla valutazione della assimilazione delle acque stesse, senza necessita' di eseguire accertamenti analitici, se le attivita' presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc.

  13. La determinazione degli abitanti equivalenti (di seguito a.e.) degli scarichi di acque reflue assimilate e' fatta con riferimento:

    1. al giorno in cui annualmente si registra, in relazione alla tipologia ed all'eventuale stagionalita' delle lavorazioni, il carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5, misurata a monte di ogni trattamento delle acque reflue scaricate;

    2. al carico di cui alla lettera a) diviso per il valore assunto per la definizione di abitante equivalente, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152/1999.

  14. Nei casi di cui al comma 4, per la determinazione degli a.e. puo' farsi riferimento a studi di carattere specialistico o a dati di letteratura caratterizzati da elevata affidabilita'.

    Art. 6.

    R i n v i o

  15. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999.

    Titolo II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

    Art. 7. Recapito nelle reti fognarie degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

  16. Nelle zone servite da reti fognarie, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono allacciati alle reti stesse, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.

  17. Nelle zone che il comune non abbia individuato come servite da reti fognarie ai sensi della previgente disciplina, in attesa che si provveda all'individuazione degli agglomerati e delle loro parti sprovviste di reti fognarie in conformita' all'Art. 4, comma 3, il gestore del servizio idrico integrato valuta la realizzabilita' dell'allacciamento alle reti stesse degli scarichi di acque reflue e assimilate relativi a insediamenti per la cui realizzazione siano rilasciati permessi di costruire, ovvero vengano a scadenza i termini correlati alla presentazione di una D.I.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  18. In caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria, gli scarichi di cui al comma 2 possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati dall'Art. 8 e del regime autorizzatorio di cui all'Art. 22.

  19. Gli scarichi di cui al comma 3 sono allacciati alla rete fognaria entro due anni dall'esecutivita' del provvedimento di cui all'Art. 4, comma 4 ed entro lo stesso termine i titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi realizzati per l'effettuazione degli scarichi nei recapiti di cui al comma 3 e alle bonifiche necessarie.

    Art. 8.

    Disciplina degli scarichi degli insediamenti isolati

  20. I nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta a.e. non possono essere recapitati:

    1. in corpi d'acqua superficiali;

    2. sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa.

  21. Gli scarichi di cui al comma 1 sono sottoposti a trattamento mediante i seguenti dispositivi, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all'Art. 3, comma 1:

    1. vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore limite di emissione di 0,5 ml/l;

    2. trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilita' del terreno.

  22. Le acque meteoriche derivanti dagli insediamenti di cui al comma 1 sono raccolte separatamente, avviando al trattamento esclusivamente le acque reflue.

  23. Gli scarichi degli insediamenti isolati di carico organico uguale o superiore a cinquanta a.e. sono soggetti, in rapporto al loro essere nuovi o in atto, alla natura del recapito e al carico organico espresso in abitanti equivalenti, alle pertinenti disposizioni definite al titolo III per gli scarichi delle reti fognarie relativi ad agglomerati di uguale popolazione equivalente.

  24. Gli scarichi in atto degli insediamenti isolati devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Titolo III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE RETI FOGNARIE
    Capo I
    Disposizioni comuni

    Art. 9.

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT