Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 1/2004

  1. Dopo il comma 5 dell'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi:

´5-bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dei soggetti gestori individuati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne gia' assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro inserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari e' assicurata la continuita' assistenziali secondo i criteri e le modalita' attuative previsti al comma 5-quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro...

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