Adeguamento della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, cosi' come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del

14 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifica al titolo della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 ´Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli

145, 146, 159 e 167 decreto legislativo 22 novembre 2004, n. 42)ª.

  1. Il titolo della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 ´Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 decreto legislativo 22 novembre 2004, n. 42)ª e' sostituito con ´Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)ª.

    Art. 2.

    Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 2/2003

  2. All'art. 1 (Competenze in materia paesaggistica) della legge regionale n. 2/2003 il comma 1 e' cosi' sostituito:

    ´1. La Regione e' competente per le funzioni relative:

    1. al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004;

    2. alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all'art. 146, all'Art. 167 ed all'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004, limitatamente:

    1) agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;

    2) alle categorie di opere soggette all'attazione di impatto ambientale (VIA);

    3) alle categorie di opere soggette a verifica di compatibilita' ambientale;

    4) agli interventi ricadenti sul demanio idrico;

    5) agli interventi promossi dalla Regione;

    6) agli interventi che interessano piu' di un comune.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 2/2003

  3. Ai commi 2, 5 e 7 dell'art. 2 (Organo regionale competente in materia di beni ambientali) della legge regionale n. 2/2003 le parole ´Direzione territorio urbanistica BB.AA. parchi, politiche e gestione dei bacini idrograficiª sono sostituite con le parole ´Direzione competente in materia di beni ambientali e paesaggioª.

  4. Dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

    ´5-bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o ente delegato e sino all'inizio dei lavori, decorre il termine di validita' di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio...

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