Finanziamento borse di studio per la formazione medicospecialistica.
14 aprile 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Universita' degli studi di Chieti e di L'Aquila, facolta' di medicina e chirurgia, al fine di finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun ateneo, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi. Sono fatte salve le borse di studio gia' istituite e finanziate con la legge regionale n. 42/2005 per tutta la durata dei relativi corsi di studio.
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L'ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione alla scuola.
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Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non puo' in ogni caso superare la potenzialita' formativa della scuola.
Art. 2.
Individuazione corsi di specializzazione
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Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline che saranno individuate dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta della Direzione sanita' d'intesa con i rettori delle Universita' di Chieti e di L'Aquila.
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L'importo della borsa di studio e' pari a quello indicato nell'Art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999.
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Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell'area Mediorientale.
Art. 3.
Erogazione del finanziamento
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La Direzione sanita' della giunta regionale e' autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, alle universita' beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalita':
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per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 30 maggio 2006;
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per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.
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La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio...
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