Finanziamento borse di studio per la formazione medicospecialistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del

14 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Universita' degli studi di Chieti e di L'Aquila, facolta' di medicina e chirurgia, al fine di finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun ateneo, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi. Sono fatte salve le borse di studio gia' istituite e finanziate con la legge regionale n. 42/2005 per tutta la durata dei relativi corsi di studio.

  2. L'ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione alla scuola.

  3. Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non puo' in ogni caso superare la potenzialita' formativa della scuola.

    Art. 2.

    Individuazione corsi di specializzazione

  4. Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline che saranno individuate dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta della Direzione sanita' d'intesa con i rettori delle Universita' di Chieti e di L'Aquila.

  5. L'importo della borsa di studio e' pari a quello indicato nell'Art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999.

  6. Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell'area Mediorientale.

    Art. 3.

    Erogazione del finanziamento

  7. La Direzione sanita' della giunta regionale e' autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, alle universita' beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalita':

    1. per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 30 maggio 2006;

    2. per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.

  8. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT