N. 187 SENTENZA 26 - 28 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento vertente tra O.M. e il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri con ordinanza del 27 febbraio 2009, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi l'avvocato Nicola Valente per l'INPS e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 27 febbraio 2009, la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui, 'condizionando il diritto dello straniero legalmente soggiornante sul territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali' - fra i quali il giudice a quo ritiene debba essere 'certamente' annoverato quello all'assegno di invalidita' di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) - 'al requisito della titolarita' della carta di soggiorno e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da almeno cinque anni, pone una discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al cittadino', in violazione dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte rimettente ha premesso, in fatto, che una cittadina romena dimorante in Italia e munita del permesso di soggiorno, ha proposto ricorso il 15 novembre 2007 davanti al Tribunale di Torino, lamentando che, pur essendo stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura superiore ai 2/3, in base ad una percentuale accertata dell'80%, poi aggravatasi fino al 90%, ed essendo iscritta alle liste speciali di collocamento obbligatorio dal 4 marzo 2005, le era stato negato l'assegno di invalidita' civile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, per non essere titolare della carta di soggiorno, come prescritto dall'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. Il Tribunale adito, con sentenza del 16-18 aprile 2008, aveva accolto il ricorso soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2007, data dell'ingresso della Romania nella Unione europea, respingendolo, invece, per il periodo antecedente, reputando legittima la previsione normativa che subordinava la concessione dell'assegno ai soli titolari della carta di soggiorno. Avverso la detta sentenza ha proposto appello la ricorrente, deducendo il contrasto della normativa in questione con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il giudice rimettente, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000 nonche' la disciplina della carta di soggiorno, e sottolineata la sicura riconducibilita' dell'assegno per cui e' controversia al novero delle 'provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi', comprese nella disposizione che ne limita la fruibilita' da parte degli stranieri al requisito del possesso della carta di soggiorno, ha ricordato come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia puntualizzato che anche per le prestazioni sociali vale la tutela dei diritti patrimoniali che devono essere riconosciuti a tutti; pena, altrimenti, la violazione dell'art. 14 della Convenzione, che vieta la previsione di trattamenti discriminatori.

Da tutto cio' deriverebbe - al lume delle sentenze di questa Corte n. 348 e n. 349 del 2007 - la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento alle citate previsioni della CEDU e del Protocollo addizionale, sottolineandosi, d'altra parte, la circostanza che questa Corte ha gia' avuto modo di dichiarare la illegittimita' della norma denunciata con la sentenza n. 306 del 2008, in riferimento alla indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e con la sentenza n. 11 del 2009, in riferimento alla pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971.

  1. - Nel giudizio di costituzionalita' si e' costituito...

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