N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2010

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 19 aprile 2010 rep. n. 22813 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 625 del 19 aprile 2010 (all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferraci e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, recante 'Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99' ed in particolare dell'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo decreto legislativo.

Fatto Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 22/2010, recante 'Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99'.

Le prescrizioni dell'art. 1, commi da 3 a 5, d.lgs. n. 22/2010, sono destinate a classificare le risorse geotermiche in 'risorse di interesse nazionale', 'risorse di interesse locale' e in 'piccole utilizzazioni locali'.

Il successivo comma 6 stabilisce che 'le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dell'art. 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale'.

Al comma 7 e', poi, previsto che 'le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio...

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