N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 aprile 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12,nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 e 4 della legge della Regione Puglia del 25 febbraio 2010, n. 6 recante 'Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)', per contrasto con l'art. 133

Cost.

La legge della Regione Puglia n. 6/2010 viene impugnata giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 per i seguenti Motivi La legge della Regione Puglia n. 6/2010, all'art. 1 prevede che 'le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano sono modificate mediante l'aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi' e definite in conformita' della planimetria allegata alla legge medesima.

L'articolo successivo regola i rapporti patrimoniali ed economico finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui all'art. 1 prevedendo che gli stessi siano regolati 'di comune accordo'. L'art. 3, correlato ai precedenti, stabilisce, inoltre, che 'i Comuni interessati dalla modifica provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio'.

L'art. 4 della medesima legge, infine, modifica, integrandola, la legge regionale n. 5 del 20 dicembre 1973, n. 26 per l'effetto aggiungendo, dopo il primo periodo del secondo comma dell'art. 5 il seguente periodo: 'In caso di accordo tra comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare'.

Le disposizioni richiamate si pongono in evidente contrasto con l'art. 133, secondo comma, Cost. che attribuisce alla Regione la possibilita' di istituire con proprie leggi e nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, a condizione che siano 'sentite le popolazioni interessate'.

Per contro sulla base del richiamato art. 1 e dei correlati artt.

2 e 3, la legge regionale qui censurata opera le modifiche circoscrizionali attraverso l'aggregazione del territorio di un Comune a quello di altri, senza prevedere, al contempo, il necessario referendum popolare consultivo ne'...

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