Ordinanza emessa il 29 marzo 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 2006) dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. contro Ferrotti Carlo Trasporto - Trasporto marittimo - Responsabilita' del vettore marittimo interno per perdita o avaria delle cose trasportate -...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, in grado di appello, promossa con citazione notificata in data 26 febbraio 2004 ed iscritta al n. 251/2004R.G.

Oggetto: risarcimento danni da Societa' Tirrenia di navigazione - S.p.A., (P.I. 008324506339), con sede in Napoli al Rione Sirignano, 2, in persona del Direttore generale dott. Roberto Liguori, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Bontempi ed elettivamente domiciliato in Ancona, via C. Colombo, 50 per delega in calce all'atto di appello, appellante.

Contro Ferrotti Carlo, (nato ad Arezzo il 04 maggio 1956, residente in Ancona), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coppari, ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Matteotti, 110 per delega a margine della comparsa di risposta, appellato.

Causa posta in decisione nell'udienza del 9 marzo 2005.

Conclusioni

Il Proc. dell'appellante ha conconcluso:

"Piaccia alla ecc.ma Corte di appello di Ancona, contrariis reiectis annullare e/o riformare - in accoglimento dei suesposti motivi di gravame - la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione stralcio n. 1914 del 30 agosto/7 ottobre 2003 e per l'effetto condannare il Ferrotti Carlo alla restituzione delle somme di euro 13.616,04 corrispostegli in virtu' della efficacia provvisoriamente esecutiva dell'impugnata sentenza, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

Si depositano gli atti ed i documenti prodotti nel pregresso grado di giudizio e si esibisce copia della sentenza notificata con pedissequo atto di precetto in data 05 ottobre 2004".

Il Proc. dell'appellato ha cosi' concluso:

"Piaccia alla ecc.ma Corte di appello di Ancona, ogni eccezione e domanda contrarie reiette, confermare in toto la sentenza n. 1914, emessa in data 30 agosto 2003 e depositata in data 7 ottobre 2003 dal Tribunale di Ancona, Sezione stralcio, con qualsivoglia conseguente statuizione.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio".

Svolgimento del processo

Carlo Ferrotti trasse a giudizio davanti al Tribunale di Ancona la Compagnia Tirrenia di Navigazione S.p.A., esponendo che la propria autovettura, imbarcata il 18 agosto 1994 sulla M/n Scatto di proprieta' ed armamento della societa' convenuta per essere trasportata, al seguito di due passeggeri, da Civitavecchia ad Olbia, a causa delle cattive condizioni del mare e del mancato uso di rizze per assicurarne lo stivaggio, aveva subito ingenti danni alla carrozzeria ed al motore.

Chiese, pertanto, di essere risarcito di tali danni, indicati in complessive ". 15.000.000. Preciso' che l'omissione delle suddette cautele malgrado la preventiva conoscenza delle avverse condizioni del mare era stata attestata dal comandante della nave nel processo verbale di danno che produsse insieme con altri documenti.

La convenuta si costitui' per chiedere il rigetto della domanda data l'assenza di colpa nella sua condotta e, in subordine, perche' il risarcimento fosse limitato, trattandosi di trasporto navale di cose, secondo la prescrizione dell'art. 423 cod. nav. all'importo di ". 200.000, non essendo stato nella specie dichiarato un valore superiore da parte del caricatore al momento dell'imbarco.

L'adito tribunale, assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, con sentenza 7 ottobre 2003 accolse la domanda dichiarando la convenuta societa' responsabile del danno e liquidando questo nella complessiva somma di ". 9.500.000 con rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura del 3% annua sulla somma annualmente rivalutata dalla data del fatto al saldo. Liquido', infine, a favore dell'attore le spese di lite.

Premesso essere incontroversa la produzione del danno all'autovettura attorea a causa del mancato od erroneo utilizzo degli appositi dispositivi destinati ad assicurare i veicoli nell'apposita stiva di caricamento della nave e configurandosi, dunque, la colpa dei dipendenti della societa' compreso il comandante il quale aveva intrapreso il viaggio in quelle condizioni malgrado la conoscenza dei bollettini...

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