Ordinanza emessa il 9 novembre 2005 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Guidoni Ernestina ed altro contro Unicredit Banca S.p.a. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Mancata o insufficiente...

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 38962/2004, letti gli atti osserva.

In fatto

Con citazione regolarmente notificata Guidoni Ernestina e Grisanti Rosario esponevano che nel corso dell'anno 2000 essa istante si rivolgeva all'istituto bancario Unicredit per investire la somma di euro 66.106,00 nei medesimi prodotti precedentemente acquistati dalla collega Iorio; che la dipendente della banca proponeva due diversi prodotti: polizza denominata Unit Linked euro 2000 e fondo Pioneer; che le fu garantito che il capitale investito non avrebbe sopportato alcuna riduzione; che, dunque, la predetta sottoscriveva i due investimenti senza tuttavia ricevere il prospetto informativo; che nell'anno 2003 chiedeva notizia degli investimenti e veniva a conoscenza delle perdite e che i prodotti non erano quelli investiti dalla Iorio; che pertanto richiedeva la restituzione delle somme investite.

Su queste premesse, gli istanti chiedevano condannarsi l'istituto al pagamento delle varie somme di Euro 16.622,00.

L'Unicredit S.p.A. si costituiva ed invocava il rigetto delle avverse domande eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto, attesa che il prospetto informativo era stato regolarmente consegnato e che essa banca aveva agito solo come mero esecutore in quanto i prodotti venduti appartenevano alla Compagnia Credit Ras.

In via preliminare eccepiva l'improponibilita' dell'azione introdotta con il rito ordinario.

Le parti si scambiavano successivamente le memorie di replica ai sensi dell'art. 6 e 7, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Con istanza depositata il 13 maggio 2005 gli istanti chiedevano l'immediata fissazione d'udienza ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 5/2003.

L'istituto depositava nota di precisazione delle conclusioni ex art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 05/2003, negando la sussistenza della legittimazione passiva e contestando nel merito le pretese attoree.

Con decreto del 15 giugno 2005 il giudice relatore designato fissava l'udienza collegiale, sottoponendo alle parti la questione di incostituzionalita' del d.lgs. n. 5/2003.

Alla fissata udienza del 21 settembre 2005 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi finali. Il tribunale si riservava la decisione nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 5 del d.lgs. n. 5/2003.

I n d i r i t t o

La questione di costituzionalita' va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

"1) Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una o piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    2) Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  5. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;

  6. un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

  7. la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

  8. uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidita' di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

  9. forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione".

    In relazione alla struttura che il legislatore delegato e' stato chiamato a delineare per il processo ordinario - e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio - dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessita' di assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilita' di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; c) la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine...

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