Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Processi civili e amministrativi - Compensi al difensore - Riduzione della meta' rispetto ai compensi previsti per il patrocinio nei procedimenti penali - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento - Questione identica a...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 14 febbraio 2005 dal Tribunale di Padova, sull'istanza proposta da Prete Luigi, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Padova, sull'istanza del difensore della parte intimata di un procedimento civile - ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - volta alla liquidazione dell'onorario per l'attivita' prestata, con ordinanza del 14 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della meta', ove si tratti di procedimenti civili;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparita' di trattamento che si determinerebbe rispetto all'onorario previsto per il difensore nel processo penale, per il quale la predetta riduzione non opera;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' e la infondatezza della questione, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo la quale, per un verso, la garanzia del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalita', la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli, e, per l'altro, la intrinseca diversita' dei modelli...

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