Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Poste e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Procedimenti autorizzatori per l'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche per impianti radioelettrici e per l'esecuzione di opere civili e scavi, e procedimenti per l'occupazione di suolo pubblico...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promosso con ordinanza del 16 dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. contro il Comune di Ripi, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione della Vodafone Omnitel n. V. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 16 dicembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui equiparano gli impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori soggetti a mera denuncia di inizio di attivita';

che il giudice rimettente premette di essere stato adito dalla Ericcson S.p.a. allo scopo di ottenere: in primo luogo, l'annullamento di una serie di deliberazioni, con le quali il Comune di Ripi avrebbe illegittimamente disciplinato la localizzazione e l'installazione delle stazioni radio sul territorio comunale, nonche' degli atti asseritamente applicativi delle medesime, relativi all'installazione, da parte della ricorrente, di una stazione radio base per rete radiomobile senza il permesso di costruire prescritto dagli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A); in secondo luogo, la condanna del medesimo comune al risarcimento dei danni;

che, in ordine alla rilevanza, il Tar del Lazio deduce che la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'installazione della stazione radio base e' stata avviata nella vigenza del decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), ma che, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di detto decreto legislativo (sentenza n. 303 del 2003) ed in virtu' dell'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica), convertito in legge 16 gennaio 2004, n. 5, essa e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT