Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).

Capo I
Disposizioni generali
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tentino-Alto Adige

n. 12 del 21 marzo 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante ´Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adigeª, ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, e in particolare gli artt. 6 e 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2830 di data 22 dicembre 2005 con la quale la giunta provinciale ha approvato il ´Regolamento di esecuzione degli artt. 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)ª;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) e in particolare disciplina:

    a) i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle prove d'esame di abilitazione all'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;

    b) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti professionali acquisiti tramite l'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo.

  2. La legge provinciale n. 9 del 1988 nel proseguo del presente regolamento e' denominata ´legge provincialeª.

    Capo II
    Esame di abilitazione alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e
    turismo

    Art. 2.

    Indizione e bando

  3. La provincia, con proprio provvedimento, indice l'esame per l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio delle attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ed approva il relativo bando.

  4. Il bando di cui al comma 1 indica in ogni caso le modalita' e i termini di presentazione delle domande e il loro contenuto, le condizioni di ammissione, le modalita' di convocazione dei candidati e di svolgimento delle prove d'esame, il termine per la conclusione del procedimento e il nominativo del responsabile, nonche' le lingue, tra quelle maggiormente diffuse a livello mondiale, tra le quali il...

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