Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Valle d'Aosta n. 17 del 26 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), detta norme per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:

    1. prevenite e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;

    2. tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;

    3. assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosita' ambientale e di esposizione della popolazione;

    4. assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

    Art. 2.

    Classificazione acustica

  2. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio.

  3. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa statale vigente, i comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e secondo i criteri tecnici di dettaglio definiti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3, tenuto conto che:

    1. la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali e' coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalita' di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico;

    2. e' fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, l'individuazione, sulla base dei criteri tecnici di dettaglio stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3, di aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente;

    3. l'adozione di valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente deve essere indicata e motivata nella relazione tecnica descrittiva della classificazione acustica;

  4. La giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici di dettaglio sulla base dei quali i comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio.

  5. La deliberazione di cui al comma 3 e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Art. 3.

    Procedura per l'approvazione dei piani

    di classificazione acustica

  6. I comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunita' montane, entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'Art. 2, comma 3, predispongono la classificazione acustica del proprio territorio, che comprende:

    1. la cartografia, realizzata secondo i criteri definiti dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 2, comma 3;

    2. la relazione tecnica descrittiva.

  7. La proposta di classificazione acustica deve essere trasmessa ai comuni limitrofi per addivenire, ove possibile, alla determinazione, di intesa, della classificazione delle aree confinanti. Tale determinazione e' assunta entro due mesi dal ricevimento della proposta di classificazione acustica.

  8. La proposta di classificazione acustica deve altresi' essere trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, per i relativi pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

  9. Acquisiti i pareri di cui al comma 3, la proposta di classificazione acustica e' depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque puo' presentare le proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune.

  10. Il comune, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, adotta la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui al comma 3 e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 4.

  11. I comuni gia' dotati di classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la classificazione ai criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 2, comma 3, entro il termine di cui al comma 1.

  12. L'adeguamento del piano di classificazione acustica ed ogni successiva variazione sono disposti con le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

  13. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Regione assegna al comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva.

    Art. 4.

    Piani comunali di risanamento e miglioramento acustico

  14. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica e in esito alla valutazione dei valori di esposizione al rumore, nel caso di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, nonche' nei casi di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 447/1995, i comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunita' montane, provvedono all'adozione del piano di risanamento acustico.

  15. Entro quattro anni dall'approvazione della classificazione acustica, i comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunita' montane, provvedono all'adozione del piano di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualita' stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di risanamento acustico di cui al comma 1.

  16. La giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la valutazione dei livelli di rumorosita' ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.

  17. I piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico, predisposti sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3, devono indicare:

    1. l'entita' e l'origine delle immissioni sonore, in ambiente, sia da sorgenti fisse che da traffico;

    2. le aree interessate dagli interventi di risanamento o di miglioramento acustico e la popolazione interessata;

    3. il tipo di interventi previsti e la...

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