Bilancio di previsone annuale per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale

della Regione Umbria n. 9 del 15 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

  1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2006 annesso alla presente legge (Tabella A), e' approvato in euro 5.949.848.302,25 in termini di competenza e in euro 6.798.875.450,14 in termini di cassa.

  2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2006 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

  3. Ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, l'articolazione in unita' previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2006 e' determinata cosi' come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

    Art. 2.

    Stato di previsione della spesa

  4. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2006 annesso alla presente legge (Tabella B), e' approvato in euro 5.949.848.302,25 in termini di competenza e in euro 6.798.875.450,14 in termini di cassa.

  5. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

  6. E' altresi' autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

  7. Ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, l'articolazione in funzioni obiettivo e unita' previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2006 e' determinata cosi' come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).

    Art. 3.

    Quadro generale riassuntivo

  8. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno 2006 annesso alla presente legge.

    Art. 4.

    Destinazione dell'avanzo finanziario

    iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata

  9. L'avanzo finanziario di euro 1.044.143.645,36 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata, in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2005, e' destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

  10. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2006 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

    Art. 5.

    Risorse destinate al finanziamento

    della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006

  11. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006 ammontano a euro 1.356.434.008,72 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

    Art. 6.

    Variazioni al bilancio con provvedimenti della giunta regionale

  12. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2006 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unita' previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa, in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati Regione Umbria presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

  13. La giunta regionale e', altresi', autorizzata, ai sensi dell'Art. 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, ad effettuare variazioni compensative fra le unita' previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

    Art. 7.

    Fondo di riseiva per le spese obbligatorie e d'ordine

  14. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'Art. 42, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell'elenco n. 1) allegato alla presente legge.

  15. Sono in ogni caso integrabili tutte le unita' previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma del comma 3, dell'Art. 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

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