Modalita' di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6
del 1° febbraio 2006)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
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Il presente regolamento disciplina le modalita' dell'esercizio delle attivita' di valutazione, verifica e controllo sugli atti degli enti ed organismi del servizio sanitario regionale, nonche' dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di seguito chiamati enti, di competenza della Regione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue modificazioni e integrazioni, dell'Art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'Art. 9, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e della legislazione regionale di attuazione.
Art. 2.
Modalita' di trasmissione degli atti
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Gli atti da sottoporre a controllo ai sensi del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 6 e 22 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, sono trasmessi in doppia copia e completi di tutta la documentazione, corredati da apposito elenco descrittivo degli allegati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante consegna a mano, con contestuale rilascio di ricevuta alla direzione regionale sanita' e servizi sociali entro trenta giorni dalla loro adozione.
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Gli atti riguardanti l'approvazione di documenti di bilancio sono completati dal parere del collegio sindacale, qualora lo stesso non costituisca parte integrante e sostanziale del documento.
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I documenti che attengono alla programmazione o riguardanti l'ambito socio-sanitario sono corredati dal parere della conferenza dei sindaci o, per le aziende ospedaliere, dal parere della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale.
Art. 3.
Regolarizzazione ed integrazione atti
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Il responsabile del procedimento dell'attivita' di valutazione, verifica e controllo puo' chiedere all'ente l'integrazione della documentazione prodotta qualora:
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l'atto trasmesso per il controllo sia carente dei requisiti formali, della documentazione integrativa o presenti errori materiali;
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l'acquisizione di ulteriori informazioni o documenti sia utile ai fini dell'istruttoria.
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L'ente invia la documentazione richiesta entro trenta giorni ai sensi delle...
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