Modalita' di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6

del 1° febbraio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' dell'esercizio delle attivita' di valutazione, verifica e controllo sugli atti degli enti ed organismi del servizio sanitario regionale, nonche' dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di seguito chiamati enti, di competenza della Regione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue modificazioni e integrazioni, dell'Art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'Art. 9, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e della legislazione regionale di attuazione.

    Art. 2.

    Modalita' di trasmissione degli atti

  2. Gli atti da sottoporre a controllo ai sensi del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 6 e 22 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, sono trasmessi in doppia copia e completi di tutta la documentazione, corredati da apposito elenco descrittivo degli allegati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante consegna a mano, con contestuale rilascio di ricevuta alla direzione regionale sanita' e servizi sociali entro trenta giorni dalla loro adozione.

  3. Gli atti riguardanti l'approvazione di documenti di bilancio sono completati dal parere del collegio sindacale, qualora lo stesso non costituisca parte integrante e sostanziale del documento.

  4. I documenti che attengono alla programmazione o riguardanti l'ambito socio-sanitario sono corredati dal parere della conferenza dei sindaci o, per le aziende ospedaliere, dal parere della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale.

    Art. 3.

    Regolarizzazione ed integrazione atti

  5. Il responsabile del procedimento dell'attivita' di valutazione, verifica e controllo puo' chiedere all'ente l'integrazione della documentazione prodotta qualora:

    1. l'atto trasmesso per il controllo sia carente dei requisiti formali, della documentazione integrativa o presenti errori materiali;

    2. l'acquisizione di ulteriori informazioni o documenti sia utile ai fini dell'istruttoria.

  6. L'ente invia la documentazione richiesta entro trenta giorni ai sensi delle...

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