Norme per l'adozione e l'utilizzo del nuovo emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale

della Regione Umbria n. 13 del 15 marzo 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria.

    Art. 2.

    E m b l e m a

  2. E' adottato quale contrassegno distintivo di Protezione civile della Regione Umbria l'emblema di forma circolare corrispondente al grafico contenuto nell'allegato A del presente regolamento.

    Art. 3.

    Utilizzo dell'emblema

  3. L'emblema e' apposto o riprodotto:

    1. sugli automezzi in dotazione al servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria, nonche' su altri automezzi temporaneamente destinati all'uso di personale regionale assegnato o temporaneamente impegnato nelle attivita' di protezione civile coordinate dalla Regione;

    2. sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attivita' di protezione civile coordinate dalla Regione;

    3. sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche volontario, addetto alle attivita' di protezione civile;

    4. sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature e mezzi operativi utilizzati per le finalita' della protezione civile;

    5. su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili consegnati al personale di protezione civile;

    6. sul materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di documentazione e informazione, prodotto dal servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria.

    Art. 4.

    Tessera di qualificazione

  4. Al personale in servizio continuativo presso il servizio protezione civile e prevenzione dai rischi e' fornita apposita tessera di qualificazione intestata ´Servizio di Protezione civileª, recante, oltre alla foto dell'interessato ed all'emblema, i seguenti dati personali: cognome, nome, qualifica e numero di matricola.

  5. La tessera di qualificazione di cui al comma 1 e' realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato B del presente regolamento, ed e' valida esclusivamente nei periodi di formale attivazione.

  6. Al personale messo temporaneamente a disposizione per le attivita' di Protezione civile coordinate dalla Regione e' fornita la tessera di qualificazione, realizzata secondo il grafico contenuto...

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