Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 - in materia di entrata e di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9

del 15 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni all'Art. 3 della

legge regionale 27 aprile 2001, n. 13

  1. Il comma 2, dell'Art. 3, del titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, e' sostituito dal seguente:

    2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'Art. 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attivita' istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

    .

  2. Dopo il comma 2, dell'Art. 3, del titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, sono inseriti i seguenti commi:

    2-bis. Alla copertura della minore entrata, stimata in Euro 250.000,00 alla U.P.B. 1.01.001 - cap. 120 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di spesa della U.P.B. 16.1.002 - cap. 6100.

    2-ter. La giunta regionale a nonna della vigente legge regionale di contabilita' e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2-bis sia in termini di competenza che di cassa.

    .

    Art. 2.

    Modificazione all'Art. 5 della

    legge regionale 9 agosto 1995, n. 33

  3. Il comma 4 dell'Art. 5, della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, istitutiva del SEDES e sostituito dal seguente:

    4. La retribuzione del direttore e' determinata dalla giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale.

    .

    Art. 3.

    Modificazioni ed integrazioni all'Art. 66

    della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11

  4. Al comma 1 dell'Art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole «n. 2694/1997,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' tutti gli altri comuni della Regione Umbria,».

  5. Il comma 2 dell'Art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, e' sostituito dal seguente:

    2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attivita' produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni...

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