Legge finanziaria regionale 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9

del 12 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, in conformita' con gli indirizzi programmatici espressi nel DPEF, con la presente legge espone, per ciascun anno compreso nel periodo 2006-2008, il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

    Art. 2.

    Indebitamento

  2. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, e' fissato per l'anno 2006 in euro 146.000.000,00.

    Art. 3.

    Patto di stabilita' interno

  3. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilita'.

  4. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilita' va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.

  5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al «Patto di Stabilita», il Presidente della Regione trasmette trimestralmente al consiglio regionale, entro trenta giorni dal periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un progetto e con le modalita' definiti con deliberazione della giunta regionale.

    Art. 4.

    Estensione del patto di stabilita' interno

    agli enti dipendenti o controllati dalla Regione

  6. Gli enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli obblighi rinvenienti dal patto di stabilita' interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente.

  7. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, gli enti dipendenti o controllati dalla Regione trasmettono trimestralmente alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con deliberazione della giunta regionale, da allegare agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo precedente.

    Art. 5.

    Disposizioni...

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