DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2009, n. 216 - Modifiche al «Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 295.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati) ed, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati, entro un anno dalla designazione, appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, tra le altre, detta norme in materia di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e, in particolare, il Titolo V che stabilisce disposizioni specifiche per le zone vulnerabili da nitrati;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2007, n.

536 (Riapprovazione della disciplina della comunicazione di avvio dell'attivita' di spandimento degli effluenti di allevamento), adottata ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Legge finanziaria 2007);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 (decreto legislativo n.152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2879 (Rece 1782/2003 e rece 1698/2005. Disciplina del regime di condizionalita' nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione);

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 295 (Approvazione del Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale 7 aprile 2006), di seguito denominato PdA;

Preso atto che, dall'istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti tenendo conto degli allevamenti presenti e della SAU nelle zone vulnerabili, risulta che il carico medio di azoto proveniente da effluenti zootecnici riferito alla medesima area e' di 41 kg/ha/anno;

Preso atto che, dall'istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti, risulta che gli allevamenti di piccole dimensioni presenti nelle zone vulnerabili rappresentano il 71% degli allevamenti totali e che da essi deriva il 15% dell'azoto proveniente da effluenti zootecnici;

Atteso che nell'area delimitata l'attivita' del pascolo non e' usualmente praticata;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle valutazioni sopra esposte ed ai sensi dell'art. 24, comma 1 e dell'art. 8, comma 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e...

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