Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prova - Informazioni fornite agli ufficiali di polizia giudiziaria da informatore non esaminato come testimone, e deceduto prima della verbalizzazione delle sue dichiarazioni - Acquisizione o utilizzabilita' in dibattimento - Ritenuta esclusione - Denunciata lesione de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 203 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 18 febbraio 2004 dal Tribunale di Catania, nel procedimento penale a carico di P.C. ed altro, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 203 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, in dibattimento, l'acquisizione o l'utilizzabilita' delle informazioni fornite agli ufficiali di polizia giudiziaria se gli informatori non siano esaminati come testimoni, anche nell'ipotesi in cui l'informatore sia deceduto prima della avvenuta verbalizzazione delle sue dichiarazioni;

che il giudice a quo premette che, nel corso del dibattimento, un ufficiale di polizia giudiziaria, che deponeva quale testimone indicato dalla difesa, stava riferendo in merito al contenuto di informazioni ricevute da una fonte confidenziale, da ritenersi decisive per l'accertamento dei fatti oggetto dell'imputazione: nondimeno, essendo stato l'informatore assassinato "mentre era in corso di preparazione il suo ingresso nel programma di protezione" per divenire collaboratore di giustizia, le suddette informazioni "non erano state ancora ritualmente assunte, ne' formalmente verbalizzate", come evidenziato dal teste medesimo, unico ad averne diretta conoscenza;

che, a fronte di tale evenienza processuale - prosegue il rimettente - il difensore di uno degli imputati aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 203 cod. proc. pen., sul presupposto che dal disposto della citata norma - ed, in particolare, dalla circostanza che l'informatore non fosse stato esaminato come testimone - discendesse...

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