Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Parte - Persona che sia incapace naturale - Nomina di un curatore speciale - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi che prevedono la curatela speciale, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 maggio 2005 dal Tribunale di Asti, nel procedimento civile vertente tra Orlando Canio Donato e Pata Bartolo ed altra, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 40, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, con ordinanza del 14 maggio 2005, il Tribunale di Asti - nel corso di un giudizio in cui, comparsa personalmente in udienza una parte convenuta rimasta contumace, il giudice istruttore ne aveva personalmente acclarato le gravi condizioni di demenza psichica, e quindi la completa incapacita' di intendere e di volere - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", non prevede la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale;

che, quanto alla rilevanza della questione, segnala il rimettente che egli si trova nella condizione di dover pronunciare i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del processo, senza avere alcuna possibilita' di adottare un rimedio giudiziale a protezione della parte, in quanto, "nonostante sia pienamente dimostrato lo stato di incapacita' naturale" della stessa, l'ordinamento nulla prevede a tutela di chi non sia in grado, a causa di patologia psichica non ancora giudizialmente accertata, di seguire consapevolmente il giudizio;

che la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 cod. proc. civ., e' collegata all'esistenza di uno stato di incapacita' legale, mentre l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), costituisce normativa speciale, inapplicabile, in quanto tale, al di fuori del particolare...

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