Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 24 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. La Regione Valle d'Aosta, con la presente legge, promuove l'attuazione di iniziative volte a favorire l'uso razionale delle risorse energetiche, attraverso l'incentivazione delle tecnologie che consentono il risparmio dell'energia e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, al fine di ridurre contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, e disciplina gli strumenti di programmazione e di monitoraggio finalizzati a coordinare e migliorare l'efficacia degli interventi diretti alla diversificazione delle fonti energetiche, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

  2. Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all'Art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita).

  3. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni volte a promuovere gli investimenti realizzati da soggetti privati e dagli enti locali territoriali nel settore dell'edilizia residenziale.

  4. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, il fabbisogno energetico e' soddisfatto mediante il ricorso alle migliori soluzioni che consentono l'impiego delle fonti rinnovabili, il risparmio e l'uso razionale dell'energia. A tal fine, la giunta regionale determina, con propria deliberazione, in relazione al progresso della tecnica e nel rispetto della normativa vigente, i parametri da adottare in sede di progettazione delle opere e delle installazioni e di adeguamento e sostituzione degli impianti esistenti.

    Art. 2.

    Programmazione energetico-ambientale

  5. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e nazionale, adotta ed aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in relazione all'utilizzo e alla gestione delle risorse idriche, allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

  6. La programmazione, effettuata di concerto tra le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di pianificazione energetica, e' attuata in modo particolare attraverso il piano energetico-ambientale, redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore, e concerne:

    1. la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali, articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

    2. lo stato di attuazione degli interventi in atto;

    3. lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali, in accordo con le linee di politica ambientale regionale;

    4. la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi del piano energetico-ambientale.

  7. Il piano energetico-ambientale e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, ed aggiornato periodicamente per essere adattato all'evolversi delle condizioni che influenzano la realizzazione di una situazione di sviluppo sostenibile.

  8. Per la definizione dei contenuti del piano energetico- ambientale, la giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, nonche' con il consiglio permanente degli enti locali di cui all'Art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in tutti i casi nei quali le iniziative di programmazione abbiano una ricaduta diretta sugli enti medesimi.

    Art. 3. Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e

    sull'energia di rete

  9. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Regione promuove l'istituzione di un centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato centro di osservazione, le cui attivita' sono organizzate in accordo con la struttura competente.

  10. Per le finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con la finanziaria regionale Valle d'Aosta - societa' per azioni (Finaosta S.p.A.), che si avvale, come centro di competenza tecnico, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), laddove quest'ultima disponga delle professionalita' necessarie. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a stipulare convenzioni con enti diversi che, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, operano a livello scientifico o economico nel settore dell'energia.

  11. Il centro di osservazione, sulla base della convenzione di cui al comma 2:

    1. propone le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di programmazione energetica adottato dalla Regione;

    2. promuove attivita' di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica delle soluzioni impiantistiche presenti sul mercato;

    3. organizza la raccolta e l'aggiornamento di dati statistici significativi;

    4. realizza iniziative di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;

    5. fornisce consulenza per l'effettuazione di studi di fattibilita' e per la realizzazione di progetti pilota;

    6. fornisce agli enti locali territoriali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunita' di sfruttamento energetico;

    7. collabora all'effettuazione delle attivita' tecnico-amministrative previste nell'ambito dell'istruttoria di cui all'Art. 13;

    8. supporta gli enti locali territoriali nell'adozione di strumenti di certificazione energetica nel settore dell'edilizia privata, in occasione dell'adeguamento del piano regolatore generale.

    Art. 4.

    Iniziative di...

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