Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 3 del 6 febbraio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Interventi di razionalizzazione della spesa regionale
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Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'Art. 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005. n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2006»), la Regione Toscana concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 adottando le misure necessarie a garantire che:
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la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data;
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la spesa annua relativa alla formazione del personale per ciascuno degli anni compresi nel triennio sia ridotta in misura non inferiore al 5 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004;
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la spesa annua per studi, incarichi professionali e di consulenza comunque conferiti dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attivita' contrattuale regionale), sia ridotta a decorrere dall'anno 2006 nella misura del 50 per cento rispetto a quella impegnata nell'anno 2004.
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Il complesso della spesa di personale di cui all'Art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 e' calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Toscana di personale per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante da trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico dello Stato.
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La spesa determinata ai sensi del comma 2 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall'Art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 e' computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall'Art. 1, comma 139, della medesima legge; la giunta regionale, tenuto conto dell'andamento della spesa nel corso dell'esercizio, adotta, anche tramite variazioni al bilancio ai sensi dell'Art. 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza del limite di...
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