Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Beni attribuiti alla Fondazione Ordine Mauriziano - Trasferimento coattivo, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti degli immobili sedi dei presidi di Lanzo Torinese e Valenza - Ricor...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.

    La norma impugnata, nel disporre l'attribuzione, a titolo non oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dei beni immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, eccederebbe l'ambito delle competenze regionali in quanto tali immobili farebbero parte del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4.

    La disposizione ablatoria del diritto di proprieta' della Fondazione sugli immobili de quibus violerebbe sia l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, per l'illegittima lesione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione, realizzata senza indennizzo e senza le garanzie procedimentali proprie dello strumento espropriativo; sia l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, incidendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato; sia il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, contravvenendo al protocollo d'intesa stipulato nel 2003 tra la Regione Piemonte e l'Ordine Mauriziano, con il quale la Regione si era impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili di cui si tratta, al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT