Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti locali - Norme della Regione Sardegna - Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali - Istituzione attraverso fonte legislativa ordinaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale della fonte statutaria - Care...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 11, nonche' dell'art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali) promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 marzo 2005, depositato in cancelleria il 24 marzo 2005 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avv. dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Alberto Salvatore Romano per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso n. 39 del 2005, notificato alla Regione Sardegna in data 17 marzo 2005, e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli da 1 a 11, nonche' l'art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali), per violazione dell'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    1.1. - L'Avvocatura premette che il predetto art. 123, ultimo comma, Cost., introdotto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dispone che "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". Tale norma, pur riferita esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, si applica, secondo la difesa statale, anche alle Regioni a statuto speciale, in virtu' della clausola contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti" le disposizioni della predetta legge costituzionale "si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite". Nel ricorso si puntualizza che "tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente, riferite anche agli enti locali".

    Da cio' consegue che anche le Regioni a statuto speciale - "per le quali non sia intervenuto l'adeguamento dello statuto nel senso dell'ampliamento delle...

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