Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del provvedimento di ammissione - Richiesta proveniente dall'Ufficio finanziario competente - Procedimento in assenza di contraddittorio - Lamentato eccesso di delega - Erroneita' del presupposto interpretativo e incompleta ricostruzione del quadr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso con ordinanza del 18 novembre 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Altomonte Luciano, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 18 novembre 2004, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il rimettente, il difensore di un imputato, nell'ambito di un procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d'appello di Bari aveva revocato de plano, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del d.P.R. n. 115 del 2002, su richiesta avanzata dall'Agenzia delle entrate di Bari, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, sulla base della presunzione di sussistenza di una disponibilita' di reddito superiore al limite massimo fissato dalla normativa di settore, desumibile dalla definitiva sentenza di condanna, laddove si era accertato che l'imputato aveva posto in essere, a fini di lucro, un'attivita' di spaccio di sostanze stupefacenti di notevole rilevanza;

che il difensore dell'imputato lamentava che il provvedimento impugnato era stato emesso, ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, con decreto de plano, con conseguente violazione del principio del contraddittorio;

che tale d.P.R. raccoglie i testi unici delle disposizioni legislative di cui al d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B) e di quelle regolamentari di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo C);

che il d.lgs. n. 113 del 2002 trova il suo fondamento nella delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la...

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