Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizioni speciali - Contenzioso tributario - Giudice tributario - Compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito - Denunciata lesione del principio di imparzialita' del giudice - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. - D.lgs. 31 dicemb...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza depositata il 13 ottobre 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel giudizio tributario vertente tra Antonio Di Dio e l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano 1, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto corrisposto a titolo di IRPEF e della correlativa addizionale regionale relative al 2001, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza depositata il 13 ottobre 2005, ha sollevato - in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione - questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede, per i giudici tributari, "un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito";

che, per la Commissione tributaria provinciale, tale compenso, "fondato sul cottimo", sarebbe incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale e, in particolare, con il principio dell'imparzialita' del giudice sancito dal vigente art. 111, secondo comma, Cost., perche' renderebbe i giudici personalmente ed economicamente interessati a decidere nel minor tempo il maggior numero di...

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