Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Capo I Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 13 maggio
2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari perla prima
applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della
legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tentino-Alto Adige

n. 9 del 28 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'Art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Visto il decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute, 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica);

Visto l'Art. 100 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2813 di data 22 dicembre 2005 avente ad oggetto:

Approvazione dello schema di regolamento recante: "Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"

;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Modificazione dell'Art. 10 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo allo scarico delle acque

reflue urbane

  1. Al comma 6 dell'Art. 10 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I predetti scarichi devono essere conformati - ove occorra - alle citate norme provinciali e al piano provinciale di risanamento delle acque entro il 31 dicembre 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, le relative autorizzazioni allo scarico rilasciate in via temporanea alla data di entrata in vigore del presente periodo hanno comunque efficacia di diritto fino al 31 dicembre 2010.».

    Art. 2. Sostituzione del capo V del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo alla prevenzione e riduzione

    integrata dell'inquinamento.

  2. Il capo V del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e' sostituito dal seguente:

    Capo V Applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla

    prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

    Art. 15.

    Autorizzazione integrata ambientale

    1. L'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di competenza della provincia Autonoma di Trento, e' rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in osservanza di quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente capo.

    2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 59 del 2005 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali vigenti nelle materie considerate dal citato decreto legislativo.

    3. Ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2005, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, curandone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

    4. Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 15 bis, comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata...

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