Disposizioni per l'acquisizione degli immobili siti al colle del Piccolo San Bernardo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta

n. 54 del 27 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di valorizzare il comprensorio del colle del Piccolo San Bernardo, la Regione promuove la costituzione, con il consiglio generale della Savoia, di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del consiglio del 25 luglio 1985, per l'acquisizione dello proprieta' dai seguenti immobili:

    a) ospizio del Piccolo San Bernardo;

    b) giardino alpino Chanousin;

    c) ex gendarmeria.

    Art. 2.

    Adempimenti costitutivi

  2. Il Presidente della Regione e' autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario al perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, provvedendo, in particolare, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dello statuto del GEIE, approvati dalla giunta regionale con propria deliberazione,

  3. La giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione i contenuti di massima degli accordi da sottoscriversi con i soggetti individuati per la gestione degli immobili di cui all'Art. 1.

    Art. 3.

    Disposizioni finanziarie

  4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in Euro 270.000 per l'anno 2005 e in annui Euro 15.000 a decorrere dell'anno 2006.

  5. L'onore di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Ragione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, sia, ai sensi dell'Art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Valle d'Aosta), del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse).

  6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, sia con riferimento negli anni 2006, 2007...

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