Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 1°

aprile 2006)

Premesso che:

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 35 del 28 febbraio 2006;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Con il presente regolamento - in attuazione dell'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, nonche' in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 - al fine di definire norme volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, vengono definiti:

    1. responsabilita' e doveri del detentore;

    2. criteri per la gestione dei canili;

    3. criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani;

    4. modalita' per lo svolgimento di pubblicita', spettacoli, esposizioni e competizioni che prevedono la presenza di animali da compagnia;

    5. procedure per l'affidamento dei cani randagi.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    1. «animali da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pettherapy e da riabilitazione, e quelli impiegati nella pubblicita'. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

    2. «allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 soggetti adulti o a 30 cuccioli per anno;

    3. «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attivita' economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attivita' di toelettatura e di addestramento.

    Art. 3.

    Responsabilita' e doveri del detentore

    1, Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statali in materia di protezione e di benessere degli animali, nonche' quanto previsto all'Art. 7 della legge regionale n. 7/2005, chiunque possieda o detenga animali da compagnia, a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, e' responsabile della loro salute del loro benessere, ed e' pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'eta', il sesso la specie e la razza.

  3. Agli animali da compagnia custoditi a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, vanno garantiti, in particolare:

    1. condizioni igieniche ed ambientali tali da non recare loro nocumento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

    2. cibo ed acqua sufficiente per quantita', per apporto equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;

    3. idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinati;

    4. un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;

    5. in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme;

    6. le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico:

    7. ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.

    La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

  4. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

  5. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da:

    1. non provocare danni all'ambiente ed alla fauna;

    2. non alterare...

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