Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Art. 20, comma 2 e Art. 21, comma 2).
24 marzo 2006)
Il CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana il seguente regolamento regionale:
Art. 1.
O g g e t t o
-
Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 20, comma 2 e dell'Art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale nonche' da parte delle aziende ULSS, aziende ospedaliere ed istituti di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione del Veneto, degli enti e agenzie regionali nonche' degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:
-
effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo n. 196/2003;
-
autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove in via legislativa non siano specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2.
Disposizioni generali
-
-
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Art. 4, del decreto legislativo n. 196/2003.
-
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3.
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
-
I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'Art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA