Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalita' venete di prestigio nazionale o internazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto

n. 27 del 21 marzo 2006)

Il CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di commemorare eventi o personalita' che hanno segnato, in modo rilevante, la storia dei Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, la giunta regionale e' autorizzata a costituire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.

  2. La costituzione dei comitati di cui al comma 1 e' deliberata dalla giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta della commissione consiliare competente per materia.

    Art. 2.

    Presentazione delle proposte

  3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente definisce, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle proposte di celebrazione delle manifestazioni di carattere culturale.

  4. Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o personalita' di rilevanza esclusivamente locale.

    Art. 3.

    Commissione tecnico scientifica

  5. Per l'esame e la valutazione delle proposte di cui all'Art. 2, la struttura regionale competente si avvale di una commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della giunta regionale e composta da:

    a) l'assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;

    b) due Consiglieri regionali componenti della commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

    c) il segretario regionale competente in materia di attivita' culturali;

    d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla giunta regionale in deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ´Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organiª;

    e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attivita' culturali, per l'istruzione e per il bilancio.

  6. La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di cui all'Art. 2, comma 1 e invia la relazione alla giunta regionale per le determinazioni conseguenti.

  7. Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennita' di partecipazione alle sedute e i rimborsi spese previsti dall'Art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ´Organizzazione...

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