Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalita' venete di prestigio nazionale o internazionale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 27 del 21 marzo 2006)
Il CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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Al fine di commemorare eventi o personalita' che hanno segnato, in modo rilevante, la storia dei Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, la giunta regionale e' autorizzata a costituire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.
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La costituzione dei comitati di cui al comma 1 e' deliberata dalla giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta della commissione consiliare competente per materia.
Art. 2.
Presentazione delle proposte
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La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente definisce, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle proposte di celebrazione delle manifestazioni di carattere culturale.
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Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o personalita' di rilevanza esclusivamente locale.
Art. 3.
Commissione tecnico scientifica
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Per l'esame e la valutazione delle proposte di cui all'Art. 2, la struttura regionale competente si avvale di una commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della giunta regionale e composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;
b) due Consiglieri regionali componenti della commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
c) il segretario regionale competente in materia di attivita' culturali;
d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla giunta regionale in deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ´Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organiª;
e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attivita' culturali, per l'istruzione e per il bilancio.
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La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di cui all'Art. 2, comma 1 e invia la relazione alla giunta regionale per le determinazioni conseguenti.
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Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennita' di partecipazione alle sedute e i rimborsi spese previsti dall'Art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ´Organizzazione...
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