Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), in materia di sicurezza e di assicurazione ai fini della responsabilita' civile verso terzi
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2005)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modificazioni dell'Art. 40 della legge provinciale
21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee
funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)
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All'Art. 40 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, nel comma 1-bis sono abrogate le seguenti parole: ´Le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalita' di accertamento della stessa sono stabilite dal regolamento di esecuzione.ª
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All'Art. 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
´1-ter. E' altresi' fatto obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti.
1-quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1-bis e 1-ter e le modalita' di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
1-quinquies. Con riferimento al comma 1-ter e' esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.ª.
Art. 2.
Modificazione dell'Art. 55 della legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7
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All'Art. 55 della legge provinciale n. 7 del 1987 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
´3-bis. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste...
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