Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Per assicurare a livello provinciale le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in termini di comunicazioni e' istituito presso il consiglio della provincia autonoma di Trento il comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato, in attuazione dell'Art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

    Art. 2.

    Natura e funzioni del comitato

  2. Il comitato e' organo funzionale dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

  3. Il comitato svolge attivita' di consulenza, di supporto, di eventuale proposizione e di garanzia per la provincia in relazione alle funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione, in base allo statuto speciale e nell'ambito delle disposizioni normative statali e provinciali, anche in recepimento delle disposizioni comunitarie.

  4. Il comitato, oltre alle funzioni di cui all'Art. 12 e alle funzioni delegate, esercita le funzioni conferitegli da disposizioni legislative statali e provinciali.

    Art. 3.

    Composizione, nomina e durata in carica

  5. Il comitato e' composto da cinque componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; ovvero competenza o esperienza amministrativa di direzione o di controllo, nel settore della comunicazione.

  6. Il presidente del comitato e' nominato dal consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della provincia e del Presidente del consiglio provinciale. Gli altri quattro componenti sono nominati dal consiglio provinciale con voto limitato a due nomi. In caso di parita' risulta nominato il piu' anziano d'eta'.

  7. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), i componenti del comitato non sono immediatamente rieleggibili.

  8. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di un componente del comitato il consiglio provinciale, preso atto delle dimissioni, nomina il nuovo presidente o il nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in carica fino alla scadenza del comitato.

    Art. 4.

    Incompatibilita'

  9. La carica di componente del comitato e' incompatibile con le seguenti cariche o condizioni:

    1. componente del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

    2. componente del Governo;

    3. presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale;

    4. presidente di provincia autonoma o di giunta provinciale, assessore provinciale, consigliere provinciale;

    5. sindaco, assessore comunale, consigliere comunale;

    6. presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale pubblico nominati dal Governo, dal Parlamento, dai consigli o dalle giunte regionali, provinciali o comunali;

    7. titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

    8. amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello statale o locale;

    9. titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera h);

    10. dipendente della provincia autonoma di Trento o del consiglio provinciale, o dipendente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sdtirol o del Consiglio regionale.

  10. Ciascun componente del comitato comunica tempestivamente al presidente del comitato e al presidente del consiglio provinciale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilita'. Se l'incompatibilita' riguarda il presidente del comitato la comunicazione e' rivolta al presidente del consiglio provinciale e al Presidente della provincia.

    Art. 5.

    D e c a d e n z a

  11. I componenti del comitato decadono dall'incarico:

    1. qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive

    2. qualora sussista una causa d'incompatibilita' e l'interessato non provveda a rimuoverla.

  12. Il presidente del consiglio provinciale contesta l'esistenza delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che ha l'obbligo di comunicare l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del...

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